1. La prestazione di cui all'articolo 56 deve, nell'eventualita' coperta, essere almeno garantita: (a) ad una persona assistita che abbia compiuto, prima del verificarsi dell'eventualita', secondo regole prescritte, uno "stage" che puo' consistere sia in 15 anni di contributi o di impiego, che in 10 anni di residenza; (b) quando, in linea di principio, sono assistite tutte le persone attive, ad una persona assistita che abbia compiuto uno "stage" di tre anni di contributi e a nome della quale siano stati versati, nel corso del periodo attivo della sua vita, contributi il cui numero medio annuo raggiunga una cifra prescritta. 2. Quando la concessione della prestazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo e' subordinata al compimento di un periodo minimo di contributi o di impiego, deve essere almeno garantita una prestazione ridotta: (a) ad una persona assistita che abbia compiuto, prima del verificarsi dell'eventualita', secondo norme prescritte, uno "stage" di 5 anni di contributi o di impiego; (b) quando, in linea di principio, sono assistite tutte le persone attive, ad una persona assistita che abbia compiuto uno "stage" di tre anni di contributi e a nome della quale sia stato versato, durante il periodo attivo della sua vita, la meta' del numero medio annuo di contributi prescritti cui si riferisce il comma (b) del paragrafo 1 del presente articolo. 3. Le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo saranno considerate soddisfatte quando una prestazione calcolata in conformita' della parte XI, ma secondo una percentuale inferiore di 10 unita' e a quella indicata nella tabella allegata a questa parte per il beneficiario-tipo, e' almeno garantita ad ogni persona assistita che abbia compiuto, secondo regole prescritte, 5 anni di versamento di contributi, di impiego o di residenza. 4. Puo' essere operata una riduzione proporzionale della percentuale indicata nella tabella allegata alla parte XI quando lo "stage" per la prestazione che corrisponde alla percentuale ridotta e' superiore a 5 anni di contributi o di impiego, ma inferiore a 15 anni di contributi o di impiego. Una prestazione ridotta sara' attribuita in conformita' del paragrafo 2 del presente articolo.

Testo vigente dal 5 maggio 1976

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urn:nir:stato:legge:1976-04-08;174~art57 · fonte su Normattiva