1. La prestazione di cui all'articolo 62, nell'eventualita' coperta dev'essere garantita almeno: (a) ad una persona assistita il cui capofamiglia ha compiuto, secondo le regole prescritte, uno "stage" che puo' consistere, sia in 15 anni di contributi che di impiego, sia in 10 anni di residenza; (b) quando in linea di principio sono assistiti le mogli ed i figli di tutte le persone attive, ad una persona assistita il cui capofamiglia ha compiuto uno "stage" di tre anni di contributi, a condizione che siano stati versati a nome di detto capofamiglia, nel corso del periodo attivo della sua vita contributi il cui numero medio annuo raggiunge la cifra prescritta. 2. Quando la concessione della prestazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo e' subordinata al compimento di un periodo minimo di contributi o di impiego, deve essere almeno garantita una prestazione ridotta: (a) ad una persona assistita il cui capofamiglia ha compiuto, secondo le regole prescritte, uno "stage" di 5 anni di contributi o di impiego; (b) quando, in linea di principio, sono assistiti le mogli e i figli di tutte le persone attive, ad una persona assistita il cui capofamiglia ha compiuto uno "stage" di tre anni di contributi, a condizione che sia stata versata, a nome di detto capofamiglia, nel corso del periodo attivo della sua vita, la meta' del numero medio annuo di contributi prescritti cui fa riferimento il comma (b) del paragrafo 1 del presente articolo. 3. Le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo saranno considerate soddisfatte quando una prestazione calcolata in conformita' della parte XI, ma in base ad una percentuale di 10 unita' inferiore a quella indicata nella tabella allegata a detta parte per il beneficiario tipo, e' almeno garantita ad ogni persona assistita il cui capofamiglia ha compiuto, secondo regole prescritte, 5 anni di contributi di impiego o di residenza. 4. Una riduzione proporzionale della percentuale indicata nella tabella annessa alla parte XI puo' essere operata quando lo "stage" per la prestazione corrispondente alla percentuale ridotta e' superiore a 5 anni di contributi o di impiego, ma inferiore a 15 anni di contributi o di impiego. Una prestazione ridotta sara' attribuita in conformita' del paragrafo 2 del presente articolo. 5. Puo' essere prescritta una durata minima di matrimonio affinche' una vedova senza figlia, ritenuta incapace a provvedere ai propri bisogni, abbia diritto ad una prestazione riservata ad un sopravvivente.

Testo vigente dal 5 maggio 1976

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urn:nir:stato:legge:1976-04-08;174~art63 · fonte su Normattiva