[1]PARTE X PRESTAZIONI RISERVATE AI SUPERSTITI
[2]ARTICOLO 59.
[3]Ogni Parte Contraente, per la quale sia in vigore la presente parte del Codice, deve garantire alle persone assistite la concessione di prestazioni riservate ai superstiti, in conformita' degli articoli seguenti della detta parte.
Testo vigente dal 5 maggio 1976
