[1]PARTE V TRATTAMENTO PENSIONISTICO DI VECCHIAIA
[2]ARTICOLO 25.
[3]Ogni Parte Contraente per la quale sia in vigore la presente parte del Codice, deve garantire alle persone assistite la concessione di prestazioni di vecchiaia, in conformita' degli articoli seguenti di detta parte.
Testo vigente dal 5 maggio 1976
