[1]Principi particolari di responsabilita'

[2]Il viaggiatore e' responsabile nei confronti del trasportatore per qualsiasi danno:

  • a)risultante dall'inosservanza dei suoi obblighi in virtu': 1. degli articoli 10, 14 e 20, 2. delle particolari disposizioni per il trasporto dei veicoli contenute nelle Condizioni generali di trasporto, oppure del Regolamento relativo al trasporto internazionale ferroviario delle merci pericolose (RID) oppure
  • b)causato dagli oggetti o dagli animali che porta con se', a meno che non provi che il danno sia stato causato da circostanze che non poteva evitare, ed alle cui conseguenze non poteva ovviare, benche' avesse dato prova della diligenza richiesta ad un viaggiatore coscienzioso. Questa disposizione non pregiudica la responsabilita' che puo' incombere al trasportatore in virtu' degli articoli 26 e 33, § 1.

Testo vigente dal 28 novembre 2014

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urn:nir:stato:legge:2014-11-21;174~art53 · fonte su Normattiva