Art. 41 (Convenzione relativa ai trasporti internazionali ferroviari)
[1]Denuncia della Convenzione
[2]§ 1 La Convenzione puo' in ogni momento essere denunciata. § 2 Ogni Stato membro che desideri procedere ad una denuncia ne da' avviso al depositario. La denuncia ha effetto il 31 dicembre dell'anno successivo.
Testo vigente dal 28 novembre 2014
