[1]Cause concomitanti

[2]§1 Quando cause imputabili al gestore e cause imputabili al trasportatore hanno contribuito al danno, ciascuna parte del contratto ne risponde solo nella misura in cui le cause che le sono imputabili ai sensi degli articoli 8 e 9 hanno contribuito al danno. Se e' impossibile accertare in che misura le rispettive cause hanno contribuito al danno, ciascuna parte sopporta il danno che ha subito. §2 Il § 1 e' applicabile per analogia quando hanno contribuito al danno cause imputabili al gestore e cause imputabili a piu' trasportatori che utilizzano la stessa infrastruttura ferroviaria. §3 Trattandosi di danni di cui all'articolo 9, il § 1 prima frase e' applicabile per analogia quando hanno contribuito al danno cause imputabili a piu' trasportatori che utilizzano la stessa infrastruttura. Se non e' possibile accertare in che misura le rispettive cause hanno contribuito al danno, i trasportatori sono responsabili in parti uguali nei confronti del gestore.

Testo vigente dal 28 novembre 2014

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urn:nir:stato:legge:2014-11-21;174~regole-uniformi-concernenti-il-contratto-di-utilizzazione-de-art10 · fonte su Normattiva