Art. 4 (Regole uniformi concernenti norme tecniche e prescrizioni tecniche)
[1]Elaborazione di norme tecniche e PTU
[2]§ 1 L'elaborazione di norme tecniche relative al materiale ferroviario e la normalizzazione dei prodotti e delle procedure industriali sono di competenza degli organismi di normalizzazione nazionali e internazionali riconosciuti. § 2 L'elaborazione di PTU sulla base di domande in conformita' all'articolo 6 e' di competenza della Commissione di esperti tecnici assistita da appositi gruppi di lavoro e dal Segretario generale.
Testo vigente dal 28 novembre 2014
