'organizzazione e lo svolgimento delle concrete attivita' di cooperazione nel campo della difesa, saranno compito del Ministero della Difesa della Repubblica Italiana e del Ministero della Difesa del Regno Hascemita di Giordania. Eventuali consultazioni dei rappresentanti delle Parti Contraenti si terranno alternativamente a Roma e ad Amman allo scopo di elaborare e concordare, ove se ne ravvisi l'opportunita' e previo riconoscimento bilaterale dell'esigenza, eventuali Intese specifiche che integreranno e completeranno il presente Accordo, nonche' possibili programmi di cooperazione bilaterale tra le Forze Armate della Repubblica Italiana e le Forze Armate del Regno Hascemita di Giordania. Nei programmi di cooperazione bilaterale saranno riportate le attivita', le forme, i periodi ed i luoghi del loro svolgimento.

Testo vigente dal 30 gennaio 2004

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urn:nir:stato:legge:2004-01-10;19~accordo-art2 · fonte su Normattiva