[1]DI COOPERAZIONE

[2]La cooperazione fra le Parti puo' comprendere i seguenti campi: a. sicurezza e politica di difesa; b. peace-keeping e operazioni umanitarie; c. rispetto dei trattati internazionali sulla difesa, sicurezza e controllo degli armamenti; d. organizzazione delle Forze Armate, struttura ed equipaggiamento delle unita' militari, gestione del personale; e. formazione e addestramento; f. questioni relative alla polizia militare; g. questioni ambientali e controllo dell'inquinamento causato dalle strutture militari; h. industrie per la difesa e politica degli approvvigionamenti subordinate ai relativi Ministeri della Difesa; i. logistica per la difesa; j. Medicina, sport, storia militare e diritto. La cooperazione militare puo' non essere limitata ai campi sopra menzionati. Le Parti potranno individuare nuovi settori di collaborazione di reciproco interesse.

Testo vigente dal 1 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:2009-11-12;175~accordo-art3 · fonte su Normattiva