• 1)Le esenzioni da diritti, tasse ed imposte previste dalle legislazioni di uno dei due Stati contraenti per l'applicazione delle assicurazioni sociali e per il pagamento delle corrispondenti prestazioni, valgono anche nei confronti degli assicurati e dei loro datori di lavoro, dei richiedenti, degli aventi diritto, degli istituti assicuratori e delle autorita' competenti per le assicurazioni sociali dell'altro Stato.
  • 2)Tutti gli atti, documenti ed altre scritture, che debbono essere prodotti per l'applicazione della presente Convenzione, sono esenti dall'obbligo del visto e della legalizzazione da parte delle autorita' diplomatiche e consolari.

Testo vigente dal 10 gennaio 1963

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urn:nir:stato:legge:1962-12-03;1759~art11 · fonte su Normattiva