Gli istituti, le autorita' ed i tribunali competenti per le assicurazioni sociali dei due Stati contraenti corrispondono direttamente fra loro, con gli assicurati e con i loro rappresentanti, per l'applicazione della presente Convenzione. Essi possono avvalersi, quando siano necessari mezzi istruttori nell'altro Stato, del tramite delle autorita' diplomatiche e consolari di tale Stato.
Testo vigente dal 10 gennaio 1963
