• 1)Le esenzioni da imposte, tasse e diritti, previste dalle legislazioni di uno dei due Stati contraenti, valgono anche per l'applicazione della presente convenzione, indipendentemente dalla cittadinanza e dalla residenza degli interessati.
  • 2)Tutti gli atti, documenti ed altre scritture, che devono essere prodotti per l'applicazione della presente convenzione, sono esenti dall'obbligo del visto e della legalizzazione da parte delle autorita' diplomatiche e consolari.

Testo vigente dal 4 settembre 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-07-26;432~art49 · fonte su Normattiva