(1) Le esenzioni da imposte, tasse e diritti, previste dalle legislazioni di uno dei due Paesi contraenti, valgono anche per l'applicazione della presente Convenzione, indipendentemente dalla nazionalita' e dalla residenza degli interessati. (2) Tutti gli atti, documenti ed altre scritture, che devono essere prodotti per l'applicazione della presente Convenzione, sono esenti dall'obbligo del visto e della legalizzazione da parte delle Autorita' diplomatiche e consolari.

Testo vigente dal 29 agosto 1960

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urn:nir:stato:legge:1960-06-11;885~art33 · fonte su Normattiva