Le autorita' diplomatiche e consolari dei due Stati contraenti sono autorizzate, senza speciale mandato, a rappresentare gli aventi diritto del proprio Stato dinnanzi a tutti gli istituti, autorita' e tribunali competenti per le assicurazioni sociali dell'altro Stato.

Testo vigente dal 10 gennaio 1963

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urn:nir:stato:legge:1962-12-03;1759~art13 · fonte su Normattiva