Le autorita' diplomatiche e consolari di ciascuno Stato contraente possono rivolgersi direttamente alle autorita' competenti od istituzioni dell'altro Stato per ottenere informazioni utili alla tutela degli interessi dei propri cittadini, e possono rappresentarli senza speciale mandato.

Testo vigente dal 7 aprile 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-02-24;86~art15 · fonte su Normattiva