Le Autorita' diplomatiche e consolari di ciascuno Stato Contraente possono rivolgersi direttamente alle Autorita' e alle Istituzioni Competenti ed agli organismi di collegamento dell'altro Stato per ottenere informazioni utili alla tutela degli aventi diritto, cittadini del proprio Stato, e possono rappresentarli senza speciale mandato.
Testo vigente dal 15 febbraio 1983
