Le Autorita' diplomatiche e consolari di ciascuno Stato Contraente possono rivolgersi direttamente alle Autorita' e alle Istituzioni Competenti ed agli organismi di collegamento dell'altro Stato per ottenere informazioni utili alla tutela degli aventi diritto, cittadini del proprio Stato, e possono rappresentarli senza speciale mandato.

Testo vigente dal 15 febbraio 1983

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urn:nir:stato:legge:1983-01-18;32~art21 · fonte su Normattiva