ed immunita' per i cittadini di uno Stato e per le persone che vi risiedono stabilmente. Nessun Stato membro e' tenuto a concedere i privilegi e le immunita' di cui agli Articoli 9, 10 b), d), e) f) ed h), 11 e 13 c) e d) ai suoi cittadini, ne' alle persone che vi risiedono stabilmente.
Testo vigente dal 12 luglio 1990
