1. Gli Stati parti riconoscono i diritti del fanciullo alla liberta' di associazione ed alla liberta' di riunirsi pacificamente. 2. L'esercizio di tali diriti puo' essere oggetto unicamente delle limitazioni stabilite dalla legge, necessarie in un societa' democratica nell'interesse della sicurezza nazionale, della sicurezza o dell'ordine pubblico, oppure per tutelare la sanita' o la moralita' pubbliche, o i diritti e la liberta' altrui.

Testo vigente dal 11 giugno 1991

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urn:nir:stato:legge:1991-05-27;176~art15 · fonte su Normattiva