[1]- Diritto di chiedere la designazione di un rappresentante speciale.

[2]1 Salvo quanto disposto dall'articolo 9, il fanciullo ha il diritto di chiedere, personalmente o per il tramite di altre persone o organi, la designazione di un rappresentante speciale delle procedure dinnanzi ad un'autorita' giudiziaria che lo concernono, qualora il diritto interno privi coloro che hanno responsabilita' di genitore, della facolta' di rappresentare il fanciullo per via di un conflitto d'interesse con lo stesso. 2 Gli Stati sono liberi di disporre che il diritto di cui al paragrafo 1 si applichi unicamente ai fanciulli considerati dal diritto interno come aventi un discernimento sufficiente.

Testo vigente dal 18 aprile 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-03-20;77~convenzione-art4 · fonte su Normattiva