I pagamenti relativi agli scambi commerciali come pure gli altri pagamenti correnti tra i due Paesi saranno regolati in dollari, sterline o altra valuta convertibile. Ciascuno dei due Governi si impegna a concedere, secondo e nei limiti della propria legislazione e regolamenti, le autorizzazioni necessarie, per effettuare i detti pagamenti, alle Banche e Istituti di Credito rispettivi.

Testo vigente dal 11 gennaio 1963

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1962-12-03;1767~art5 · fonte su Normattiva