Art. 13 (Protocollo)
dei nomi dei membri del personale e degli esperti Il Direttore Generale informa la Parte al Protocollo interessata quando un membro del personale o un esperto assume le proprie funzioni o cessa da esse nel territorio di detta Parte. Inoltre, il direttore generale notifica periodicamente a tutte le parti alla Convenzione i nomi e le nazionalita' dei membri del personale cui si applicano le disposizioni dell'articolo 9 del presente Protocollo.
Testo vigente dal 12 luglio 1990
