dei Firmatari

  • 1)I rappresentanti dei Firmatari godono, durante l'esercizio delle loro funzioni ufficiali nell'ambito delle attivitia' di EUTELSAT e nel corso dei loro viaggi a destinazione o in prevonienza dal loro luogo di lavoro, dei seguenti privilegi ed immunita':
  • a)l'immunita' dalla giurisdizione, anche dopo la fine della loro missione, per gli atti comprese le parole e gli scritti, da essi compiuti nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali; detta immunita' non e' tuttavia valida nel caso di un'azione civile intentata da un terzo per danni derivanti da un incidente cagionato da un autoveicolo o altro mezzo di trasporto appartenente o guidato da un Rappresentante o nel caso di un'infrazione al codive stradale implicante detto veicolo e da esso commessa;
  • b)inviolabilita' di tutte le carte e documenti ufficiali relativi alle attivita' ufficiali di EUTELSAT;
  • c)esenzione delle misure restrittive relative all'immigrazione e dalle formalita' di registrazione degli estranei.
  • 2)Le disposizioni del parafrafo 1) non sono applicabili alle relazioni tra una parte al Protocollo ed il rappresentante del Firmatario designato da detta parte. Inoltre, le disposizioni del capoverso c) del paragrafo 1) non sono applicabili alle relazioni tra una Parte al Protocollo ed i suoi cittadini o le persone residenti stabilmente nel suo territorio.

Testo vigente dal 12 luglio 1990

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urn:nir:stato:legge:1990-06-23;177~protocollo-art8 · fonte su Normattiva