[1]1. Il presente Protocollo e tutti gli emendamenti accettati ai sensi dell'Articolo 33 saranno depositati presso il Segretario Generale dell'Organizzazione.

[2]2 Il Segretario Generale dell'Organizzazione:

[3](a) informera' tutti gli Stati che hanno firmato il presente Protocollo o vi hanno aderito circa:

[4](i) ogni nuova firma o deposito di uno strumento, insieme con la relativa data;

[5](ii) ogni dichiarazione e notifica di cui all'Articolo 30 ivi comprese le dichiarazioni ed i ritiri fatti in base a detto Articolo;

[6](iii) la data di entrata in vigore del presente Protocollo;

[7](iv) la data entro la quale si richiede di effettuare le denunce di cui all'Articolo 31;

[8](v) qualunque proposta di emendamento ai limiti di responsabilita' avanzata in conformita' con l'Articolo 33, paragrafo 1;

[9](vi) qualunque emendamento adottato in conformita' con l'Articolo 33, paragrafo 4;

[10](vii) qualunque emendamento considerato accettato ai sensi dell'Articolo 33, paragrafo 7, insieme con la data in cui tale emendamento entrera' in vigore in conformita' con i paragrafi 8 e 9 di quell'Articolo;

[11](viii) il deposito di qualunque strumento di denuncia del presente Protocollo, insieme con la data del deposito e quella in cui ha effetto;

[12](ix) qualunque denuncia considerata avanzata in base all'Articolo 34, paragrafo 5;

[13](x) qualunque comunicazione prevista da uno qualunque degli articoli del presente Protocollo;

[14](b) trasmettera' copie autenticate del presente Protocollo a tutti gli Stati Firmatari ed a tutti gli Stati che aderiscono al presente Protocollo.

[15]Non appena il presente Protocollo entrera' in vigore, il testo verra' trasmesso dal Segretario Generale dell'Organizzazione al Segretariato delle Nazioni Unite, che lo registrera' e lo pubblichera', in conformita' con l'Articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite.

Testo vigente dal 18 giugno 1999

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urn:nir:stato:legge:1999-05-27;177~art38 · fonte su Normattiva