Art. 38
[1]1. Il presente Protocollo e tutti gli emendamenti accettati ai sensi dell'Articolo 33 saranno depositati presso il Segretario Generale dell'Organizzazione.
[2]2 Il Segretario Generale dell'Organizzazione:
[3](a) informera' tutti gli Stati che hanno firmato il presente Protocollo o vi hanno aderito circa:
[4](i) ogni nuova firma o deposito di uno strumento, insieme con la relativa data;
[5](ii) ogni dichiarazione e notifica di cui all'Articolo 30 ivi comprese le dichiarazioni ed i ritiri fatti in base a detto Articolo;
[6](iii) la data di entrata in vigore del presente Protocollo;
[7](iv) la data entro la quale si richiede di effettuare le denunce di cui all'Articolo 31;
[8](v) qualunque proposta di emendamento ai limiti di responsabilita' avanzata in conformita' con l'Articolo 33, paragrafo 1;
[9](vi) qualunque emendamento adottato in conformita' con l'Articolo 33, paragrafo 4;
[10](vii) qualunque emendamento considerato accettato ai sensi dell'Articolo 33, paragrafo 7, insieme con la data in cui tale emendamento entrera' in vigore in conformita' con i paragrafi 8 e 9 di quell'Articolo;
[11](viii) il deposito di qualunque strumento di denuncia del presente Protocollo, insieme con la data del deposito e quella in cui ha effetto;
[12](ix) qualunque denuncia considerata avanzata in base all'Articolo 34, paragrafo 5;
[13](x) qualunque comunicazione prevista da uno qualunque degli articoli del presente Protocollo;
[14](b) trasmettera' copie autenticate del presente Protocollo a tutti gli Stati Firmatari ed a tutti gli Stati che aderiscono al presente Protocollo.
[15]Non appena il presente Protocollo entrera' in vigore, il testo verra' trasmesso dal Segretario Generale dell'Organizzazione al Segretariato delle Nazioni Unite, che lo registrera' e lo pubblichera', in conformita' con l'Articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite.
Testo vigente dal 18 giugno 1999
