[1]Personale ed attrezzature

[2](1) Le Parti faciliteranno:

  • a)l'ingresso temporaneo e la riesportazione di qualsiasi attrezzatura necessaria per la produzione delle coproduzioni cinematografiche ai sensi del presente Accordo, nel rispetto della rispettiva normativa nazionale;
  • b)l'ingresso e la residenza nel proprio territorio del personale tecnico ed artistico dell'altra Parte al fine di partecipare alla coproduzione cinematografica. (2) Le disposizioni del presente articolo vengono applicate anche alle Parti terze, approvate ai sensi dell'art. 9 del presente Accordo.

Testo vigente dal 13 dicembre 2017

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urn:nir:stato:legge:2017-11-27;177~accordo-tra-governo-repubblica-italiana-e-governo-stato-di-i-art10 · fonte su Normattiva