[1]Partecipanti

[2](1) I produttori, gli autori, gli sceneggiatori, gli attori, i direttori, professionisti e tecnici che partecipano ad una coproduzione devono essere cittadini della Repubblica italiana o dello Stato di Israele in conformita' delle rispettive legislazioni nazionali delle Parti. Per quanto riguarda la Repubblica italiana possono essere anche cittadini degli Stati Membri dell'Unione europea. (2) Qualora la coproduzione lo richieda, la partecipazione di professionisti che non rispetti quanto disposto dal paragrafo (1) potrebbe essere consentita, in circostanze straordinarie e previa approvazione delle Autorita' competenti. (3) Nel caso delle coproduzioni multilaterali, definite nell'art. 9, possono partecipare cittadini di quei Paesi o residenti permanenti in quei Paesi, conformemente alla legislazione in essi vigente.

Testo vigente dal 13 dicembre 2017

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2017-11-27;177~accordo-tra-governo-repubblica-italiana-e-governo-stato-di-i-art5 · fonte su Normattiva