[1]Lingue

[2](1) Il dialogo e la narrazione di ciascuna coproduzione cinematografica verranno realizzati in italiano o in qualche dialetto della lingua italiana o nelle lingue definite dalla normativa e dai regolamenti israeliani o in una qualsiasi loro combinazione. (2) Se la sceneggiatura lo richiede, puo' essere permesso in una coproduzione l'uso di lingue diverse, in aggiunta a quelle autorizzate dalla legislazione delle Parti.

Testo vigente dal 13 dicembre 2017

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urn:nir:stato:legge:2017-11-27;177~accordo-tra-governo-repubblica-italiana-e-governo-stato-di-i-art6 · fonte su Normattiva