degli investimenti (1) Ciascuna Parte Contraente, nella propria zona territoriale, accordera' agli investimenti o ai proventi degli investitori dell'altra Parte Contraente, un trattamento ed una protezione non meno favorevoli di quella che riserva agli investimenti ed ai proventi dei propri investitori, o agli investimenti o proventi degli investitori di qualunque altro Stato, a seconda di quali trattamenti siano piu' favorevoli all'investitore interessato. (2) Ciascuna Parte Contraente concedera' nella sua zona territoriale agli investitori dell'altra Parte contraente, per quanto riguarda la loro gestione, il mantenimento, l'uso, il godimento o la cessione dei loro investimenti, un trattamento non meno favorevole di quello che concede ai suoi investitori o agli investitori di ogni altro Stato, a seconda di quale sia piu' favorevole all'investitore interessato. (3) Il presente Accordo non impedira' ad un investitore di una Parte Contraente di beneficiare di qualunque legge dell'altra Parte Contraente o di qualunque altro obbligo tra le Parti Contraenti che sia piu' favorevole delle disposizioni del presente Accordo.
Testo vigente dal 19 luglio 1997
