Paragrafo 1 - Le Autorita' competenti, nonche' le istituzioni dei due Paesi contraenti, si presteranno assistenza come se si trattasse dell'applicazione della propria legislazione di sicurezza sociale. Detta collaborazione amministrativa e', in linea di massima, gratuita, tuttavia, le Autorita' competenti dei due Paesi contraenti potranno concordare il rimborso di alcune spese. Paragrafo 2 - Per l'applicazione della presente convenzione, le autorita' e le istituzioni dei due Paesi contraenti possono comunicare direttamente tra loro, nonche' con le persone interessate o i loro rappresentanti.

Testo vigente dal 15 aprile 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-03-05;130~art38 · fonte su Normattiva