(1) Le Autorita' e gli organismi competenti dei due Paesi contraenti si prestano reciprocamente assistenza per l'applicazione della presente Convenzione come se si trattasse dell'applicazione delle rispettive legislazioni; tale reciproca assistenza e' gratuita. Essi possono anche valersi, quando siano necessari mezzi istruttori nell'altro Paese, del tramite delle Autorita' diplomatiche e consolari. (2) Gli accertamenti medici per conto degli organismi di un Paese contraente, che riguardano un interessato che si trovi nell'altro Paese, saranno eseguiti su richiesta dei detti organismi dagli organismi assicuratori competenti dell'altro Paese. Nell'Accordo amministrativo saranno stabilite le disposizioni particolari per il rimborso delle spese.

Testo vigente dal 29 agosto 1960

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urn:nir:stato:legge:1960-06-11;885~art31 · fonte su Normattiva