Le autorita' e le istituzioni incaricate dell'attuazione della presente Convenzione si scambiano i loro buoni uffici ed agiranno come se si trattasse dell'applicazione della loro legislazione. L'assistenza amministrativa reciproca di queste autorita' ed istituzioni e' in linea di massima gratuita. Tuttavia, le autorita' competenti degli Stati contraenti possono concordare il rimborso di determinate spese.
Testo vigente dal 6 novembre 1986
