1. I Governi delle due Parti contraenti designeranno una Commissione mista che sara' incaricata di curare la retta applicazione della presente Convenzione e di comporre le eventuali controversie relative alla sua applicazione e di discutere ogni questione relativa alla sicurezza sociale. Detta Commissione puo', ove occorra, fare proposte per la revisione della Convenzione, del Protocollo finale e dell'Accordo amministrativo relativi. 2. La Commissione mista sara' composta in numero uguale di rappresentanti delle amministrazioni interessate delle due Parti. Ogni delegazione potra' farsi assistere da esperti. 3. La Commissione mista si riunisce su richiesta di una delle Parti contraenti alternativamente in Italia e in Svizzera. 4. La Commissione mista stabilira' la propria organizzazione e la procedura da seguire nei lavori. 5. Nel caso che una controversia non possa essere risolta per tale via, essa verra' sottoposta ad un organismo arbitrale composto di un rappresentante di ciascuna delle Parti contraenti e di un presidente appartenente ad un terzo Paese.

Testo vigente dal 17 dicembre 1963

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urn:nir:stato:legge:1963-10-31;1781~art22 · fonte su Normattiva