1. Il beneficio delle esenzioni o riduzioni dei diritti di bollo e delle tasse previste dalla legislazione di una delle Parti contraenti per i documenti da produrre, per l'applicazione della legislazione di questa Parte, e' esteso ai documenti da produrre per l'applicazione della legislazione dell'altra Parte. 2. Le autorita' o organismi dell'una o dell'altra Parte contraente dispenseranno dal visto di legalizzazione da parte delle autorita' diplomatiche o consolari, tutti gli atti, certificati o documenti, da produrre per l'applicazione della presente Convenzione.

Testo vigente dal 17 dicembre 1963

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urn:nir:stato:legge:1963-10-31;1781~art20 · fonte su Normattiva