[1]Articolo XIX LIQUIDAZIONE
[2]Sezione 1. - Data della liquidazione
[3]Dopo l'estinzione della facolta' del Fondo di concedere prestiti, il Fondo e' mantenuto in vita fino a quando non abbia adempiuto a tutti i suoi obblighi nei confronti dei terzi e non sia venuto a scadenza l'ultimo rimborso di tutti i prestiti dallo stesso concessi. A tale data, il Fondo e' liquidato, a meno che il Comitato di direzione non decida altrimenti a maggioranza del 70 per cento.
[4]Sezione 2. - Procedure di liquidazione
[5]Alla data della liquidazione le attivita' e le passivita' del Fondo sono liquidate conformemente alle seguenti norme:
- a)Ogni saldo di conto di cui all'articolo XV viene ripartito fra i membri detentori di crediti ai sensi dell'articolo XIII, in proporzione a detti crediti. Qualsiasi somma residua nel conto dopo a ripartizione suddetta viene ripartita in proporzione alle loro quote fra tutti i membri, esclusi quelli che hanno obblighi finanziari in corso verso il Fondo.
- b)Ogni credito di un membro nei confronti del Fondo o ogni impegno di un membro nei suoi riguardi, per rimborsi di capitale e pagamenti di interessi che non siano stati effettuati al Fondo alla data di scadenza, nonche' tutti i crediti od obblighi dei membri previsti nelle sezioni 1, 2, 4 e 5 dell'articolo XIII, se sono espressi in una moneta, vengono convertiti in DSP al valore corrente di tale moneta in DSP, annullati e sostituiti da crediti e debiti bilaterali calcolati nel modo seguente:
- i)ciascun membro ha, verso ciascuno dei membri che detengono un credito nei confronti del Fondo, un debito bilaterale equivalente a una frazione di detto credito eguale alla frazione rappresentata dalla quota del membro cosi' debitore nella somma delle quote di tutti i membri;
- ii)ciascun membro che ha un impegno nei confronti del Fondo ha verso ciascuno degli altri membri un debito bilaterale equivalente a una frazione del detto impegno eguale alla frazione rappresentata dalla quota di ciascuno di questi ultimi membri nella somma delle quote di tutti i membri.
- c)Ogni importo non regolato ai sensi della sezione 7 b) dell'articolo XIII viene annullato e sostituito da un credito o da un debito bilaterale nei confronti del membro a cui si riferisce l'importo non regolato.
- d)I debiti bilaterali ai sensi dei paragrafi b) e c) suddetti fruttano interessi e vengono rimborsati secondo modalita' e condizioni da convenirsi tra le parti. Per i debiti indicati al paragrafo b), tali modalita' e condizioni includono la denominazione del debito.
Testo vigente dal 11 maggio 1977
