[1]Articolo XX INTERPRETAZIONE
[2]Qualsiasi questione d'interpretazione delle disposizioni del presente Accordo che sorga tra un membro e il Fondo, o tra membri, e' sottoposta a un comitato ad hoc di tre esperti nominati dal Comitato di direzione su proposta del suo Presidente. Il parere della maggioranza dei membri del comitato ad hoc e' adottato dal Comitato di direzione salvo decisione contraria di quest'ultimo.
Testo vigente dal 11 maggio 1977
