[1]Articolo XXIV CESSAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE

[2]Sezione 1. - Diritto di porre termine alla partecipazione

  • a)Ogni partecipante potra' porre termine alla partecipazione al Dipartimento diritti speciali di prelievo in qualsiasi momento inviando una comunicazione scritta al Fondo presso la sua sede centrale. La cessazione della partecipazione diventera' operante dalla data del ricevimento di tale comunicazione.
  • b)Qualora un partecipante preceda dal Fondo si presume che abbia simultaneamente cessato di partecipare al Dipartimento diritti speciali di prelievo.

[3]Sezione 2. - Regolamento dei conti in caso di cessazione della partecipazione

  • a)Quando un partecipante pone termine alla propria partecipazione al Dipartimento diritti speciali di prelievo, cesseranno tutte le sue operazioni e transazioni in diritti speciali di prelievo salvo autorizzazione altrimenti concordata ai sensi della seguente lettera c) al fine di facilitare un regolamento o ai sensi delle sezioni 3, 5 e 6 del presente articolo o dell'Allegato H. L'interesse e le provvigioni maturati alla data della cessazione della partecipazione e le spese ripartite prima di tale data, ma non ancora pagate, saranno regolati in diritti speciali di prelievo.
  • b)Il Fondo sara' tenuto a riacquistare tutti i diritti speciali di prelievo detenuti dal partecipante uscente, e quest'ultimo sara' obbligato a pagare al Fondo una somma uguale alla propria assegnazione cumulativa netta nonche' di ogni altro ammontare dovuto e maturato per effetto della sua partecipazione al Dipartimento diritti speciali di prelievo. Questi impegni verranno compensati tra loro e l'ammontare dei diritti speciali di prelievo detenuti dal partecipante uscente, che serviranno per estinguere i suoi obblighi verso il Fondo, verra' annullato.
  • c)Sara' concordato con ragionevole sollecitudine tra il partecipante uscente ed il Fondo il regolamento di ogni obbligo del partecipante uscente o del Fondo che sussistesse dopo la compensazione di cui alla precedente lettera b). Se non si riesce a raggiungere sollecitamente l'accordo, verranno applicate le norme di cui all'Allegato H.

[4]Sezione 3. - Interessi e provvigioni

[5]A partire dalla data di cessazione della partecipazione, il Fondo corrispondera' un interesse sugli esistenti saldi in diritti speciali di prelievo detenuti dal partecipante uscente, e quest'ultimo paghera' le provvigioni sull'ammontare complessivamente dovuto al Fondo, alle scadenze ed ai tassi stabiliti dall'articolo XX. Tali pagamenti si effettuano in diritti speciali di prelievo. Il partecipante uscente avra' diritto di acquistare diritti speciali di prelievo con valuta liberamente utilizzabile, in pagamento di provvigioni o quote di spesa, per mezzo di una transazione con un partecipante scelto dal Fondo, o mediante accordo con un qualsiasi altro possessore, o di poter disporre di diritti speciali di prelievo ricevuti a titolo di interessi in una transazione con un partecipante designato ai sensi dell'articolo XIX, sezione 5, o mediante accordo con un altro detentore.

[6]Sezione 4. - Regolamento degli obblighi verso il Fondo

[7]Il Fondo utilizzera' la valuta ricevuta dal partecipante uscente per riacquistare i diritti speciali di prelievo detenuti dai partecipanti in rapporto all'ammontare in cui le disponibilita' in diritti speciali di prelievo di ciascun partecipante eccedano la rispettiva assegnazione cumulativa netta al momento in cui la valuta viene ricevuta dal Fondo. I diritti speciali di prelievo in tal modo riacquistati ed i diritti speciali di prelievo acquistati dal partecipante uscente, ai sensi delle disposizioni del presente Accordo, per effettuare un versamento dovuto sulla base di un accordo di regolamento o ai sensi dell'Allegato H e che vengono dedotti da tale versamento, saranno cancellati.

[8]Sezione 5. - Liquidazione degli obblighi verso un partecipante uscente

[9]Quando il Fondo dovra' riacquistare i diritti speciali di prelievo detenuti da un partecipante uscente, tale acquisto verra' effettuato con valuta fornita dai partecipanti scelti dal Fondo. Questi partecipanti verranno scelti in conformita' ai principi enunciati nell'articolo XIX, sezione 5. Ciascuno dei partecipanti indicati fornira', a sua scelta, al Fondo valuta del partecipante uscente, oppure valuta liberamente utilizzabile, e ricevera' in cambio un ammontare equivalente di diritti speciali di prelievo. Su autorizzazione del Fondo, tuttavia, un partecipante uscente potra' utilizzare i propri diritti speciali di prelievo per acquistare propria moneta, valuta liberamente utilizzabile, o qualsiasi altra attivita' da un qualsiasi altro possessore.

[10]Sezione 6. - Transazioni sul Conto risorse generali

[11]Allo scopo di facilitare il regolamento con un partecipante uscente, il Fondo potra' decidere che questi:

  • 1)utilizzi i diritti speciali di prelievo di cui sia in possesso dopo la compensazione effettuata ai sensi della sezione 2, lettera b) del presente articolo, quando tali diritti debbano essere riacquistati, in una transazione col Fondo effettuata attraverso il Conto risorse generali, per acquistare propria moneta o valuta liberamente utilizzabile, a scelta del Fondo, oppure
  • 2)acquisti diritti speciali di prelievo in una transazione col Fondo effettuata attraverso il Conto risorse generali in cambio di una valuta accettabile dal Fondo, per effettuare il pagamento di ogni provvigione o di ogni somma dovuta in base ad un accordo o ai sensi delle disposizioni contenute nell'Allegato H.

Testo vigente dal 7 dicembre 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-11-07;882~emendamento-artxxiv · fonte su Normattiva