[1]Articolo XIV VALORE DELLE MONETE IN DIRITTI SPECIALI DI PRELIEVO

[2]Sezione 1. - Metodo di valutazione

[3]Ai fini del presente Accordo, il valore di una moneta in DSP e' calcolato secondo il metodo di valutazione che il Fondo monetario internazionale applica dal 1 luglio 1974.

[4]Sezione 2. - Modifica del metodo di valutazione

  • a)Nel caso in cui il Fondo monetario internazionale modifichi il suo metodo di valutazione in vigore dal 1 luglio 1974, il Comitato di direzione puo' decidere di adottare il nuovo metodo di valutazione ai fini del presente Accordo, a condizione che esso sia compatibile con le disposizioni dell'articolo III, sezione 2.
  • b)Se il Comitato di direzione decide di adottarlo, tale metodo di valutazione modificato e' utilizzato soltanto per le transazioni effettuate dopo l'entrata in vigore della decisione e per i crediti e gli obblighi derivanti da queste transazioni, a meno che il Comitato di direzione non decida diversamente a maggioranza del 90 per cento dei voti.

Testo vigente dal 11 maggio 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-03-23;179~accordo-artxiv · fonte su Normattiva