[1]Articolo XX. (Soluzione delle controversie)

[2]SEZIONE 41.

[3]Qualsiasi controversia tra il Fondo e il Governo concernente l'interpretazione o l'applicazione del presente Accordo o qualsiasi questione riguardante la sede centrale o le relazioni tra il Fondo e il Governo, che non sia risolta per via di negoziati o con qualunque altro mezzo di regolamento concordato, saranno sottomesse alla decisione di un tribunale composto da tre arbitri: uno nominato dal Presidente, uno nominato dal Governo e il terzo, che fungera' da Presidente del tribunale, designato dai due primi arbitri. Se i primi due arbitri non raggiungono un accordo sulla scelta del terzo entro sei mesi dalla data della loro nomina, il terzo arbitro sara' designato dal Presidente della Corte Internazionale di Giustizia su richiesta dell'una o dell'altra parte. Un voto di maggioranza degli arbitri sara' sufficiente per giungere ad una decisione, comprese le decisioni in materia procedurale, che sara' definitiva e vincolante per le parti.

Testo vigente dal 3 luglio 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-05-23;289~accordo-artxx · fonte su Normattiva