ACCORDO FRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA POPOLARE DI BULGARIA RELATIVO ALLA RECIPROCA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI La Repubblica Italiana e la Repubblica Popolare di Bulgaria qui di seguito denominate Parti Contraenti. Desiderano creare condizioni favorevoli per una maggiore cooperazione economica fra i due Paesi e specialmente per gli investimenti da parte di investitori di una Parte contraente nel territorio dell'altra parte contraente e, riconoscendo che il reciproco incoraggiamento e protezione, in base agli Accordi internazionali, di tali investimenti daranno impulso ad iniziative economiche e favoriranno lo sviluppo delle relazioni economiche, nel contesto dell'Atto Finale della Conferenza sulla sicurezza e la Cooperazione in Europa; hanno convenuto quanto segue: Articolo 1 Ai fini del presente Accordo: 1. Il termine "Investimenti" comprende i diritti sulla quota di partecipazione ad una societa' o quelli provenienti da altro tipo di partecipazione ad una societa', nonche' tutti gli altri valori dei beni relativi all'attivita' economica e, in particolare:

  • a)proprieta' ed altri diritti reali;
  • b)qualsiasi diritto a prestazioni, che abbiano un valore economico associato ad un investimento;
  • c)diritti d'autore, diritti di proprieta' industriale (brevetti per invenzioni, marchi commerciali, denominazioni commerciali) know-how e Goodwill;
  • d)qualsiasi diritto conferito per legge o per contratto e qualsiasi autorizzazione amministrativa in conformita' alla legge. I mutamenti della forma nella quale viene investito il valore dei beni non cambiano la loro qualita' di investimenti, salvo i casi in cui questi mutamenti risultino in contraddizione con le leggi vigenti nel rispettivo Paese. 2. Con il termine "Investitore" si intende: - per la repubblica italiana:
  • a)le persone fisiche aventi la cittadinanza italiana in conformita' alle proprie leggi;
  • b)le persone giuridiche, societa' commerciali od altre societa' con o senza personalita' giuridica con sede nel territorio della Repubblica Italiana, legalmente riconosciute, indipendentemente dal fatto che la loro responsabilita' sia limitata o meno. - Per la Repubblica Popolare di Bulgaria a) ogni persona giuridica costituita secondo la legislazione bulgara, e' considerata come cittadino della Repubblica Popolare di Bulgaria e nella misura in cui sia autorizzata ad agire in qualita' di investitore ai sensi della legge bulgara. 3. Per "proventi" si intendono tutte quelle somme ricavate da un investimento cosi' come definito all'art. 1 paragrafo 1 ivi compresi profitti, interessi, utili di capitale, dividendi, quote di liquidazione, diritti di brevetto ed altri diritti. 4. Il termine "territorio" indica il territorio dello Stato della Repubblica Italiana e della Repubblica Popolare di Bulgaria cosi' come le zone marittime e sottomarine adiacenti alla costa dei due Stati ove la Repubblica italiana e la Repubblica popolare di Bulgaria esercitano diritti sovrani, o di giurisdizione secondo il Diritto Internazionale.

Testo vigente dal 12 luglio 1990

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urn:nir:stato:legge:1990-06-23;179~accordo-art1 · fonte su Normattiva