1. Ciascuna parte contraente incoraggera' gli investitori dell'Altra parte contraente ad effettuare investimenti nel proprio territorio e, nell'esercizio dei poteri conferirtele dalle sue leggi, autorizzera' tali investimenti. 2. Ciascuna parte contraente assicurera' sempre un trattamento giusto ed equo agli investimenti di investitori dell'altra parte contraente. Ciascuna parte contraente assicurera' che la gestione, il mantenimento, l'uso il godimento, la cessione o la trasformazione degli investimenti nel suo territorio effettuati da investitori dell'altra parte contraente, non vengano in alcun modo colpiti da misure ingiustificate o discriminatorie.

Testo vigente dal 12 luglio 1990

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urn:nir:stato:legge:1990-06-23;179~accordo-art2 · fonte su Normattiva