[1]1. Il presente Accordo rimarra' in vigore per un periodo di 10 anni, e continuera' a restare in vigore per ulteriori periodi di 5 anni, a meno che una delle due Parti lo denunci per iscritto entro un anno prima della sua scadenza. 2. Per gli investimenti effettuati precedentemente alla data della scadenza del presente Accordo le disposizioni degli articoli da 1 a 14 rimarranno in vigore per ulteriori 15 anni a partire dalla data della scadenza del presente Accordo. In fede di che i sottoscritti per la Repubblica Italiana e per la Repubblica Popolare di Bulgaria hanno firmato il presente Accordo. FATTO in duplice copia a Roma il 5 dicembre 1988, in lingua italiana ed in lingua bulgara, ambedue i testi facenti ugualmente fede.

[2]PER LA REPUBBLICA ITALIANA PER LA REPUBBLICA POPOLARE DI BULGARIA

[3]Parte di provvedimento in formato grafico

Testo vigente dal 12 luglio 1990

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urn:nir:stato:legge:1990-06-23;179~accordo-art15 · fonte su Normattiva