1. Gli investimenti effettuati da investitori di una delle Parti Contraenti potranno essere sottoposti a misure di espropriazione o di nazionalizzazione nel territorio dell'altra parte contraente soltanto per effetto di legge, nel pubblico interesse, su base non discriminatoria e dietro risarcimento. Il risarcimento dovra' corrispondere al valore reale dell'investimento sottoposto a misure di espropriazione o di nazionalizzazione, calcolato immediatamente prima che l'adozione dei provvedimenti di esproprio e nazionalizzazione o di previsto futuro esproprio e nazionalizzazione sia divenuta pubblica. Il risarcimento dovra' essere pagato subito dopo che esso sia divenuto esigibile senza indebito ritardo e la somma relativa dovra' essere liberamente trasferibile in valuta convertibile. 2. Il risarcimento comprendera' gli interessi calcolati al LIBOR a sei mesi, maturati dalla data di esproprio o di nazionalizzazione sino alla data del pagamento. 3. Il risarcimento, una volta esigibile, verra' prontamente pagato ed autorizzato al rimpatrio non oltre i tre mesi. 4. Gli investitori di una Parte contraente i quali per causa di guerra, di altri conflitti armati, di stati di emergenza o di altri avvenimenti a questi ultimi assimilabili subiscano nel territorio dell'altra Parte contraente perdite dei capitali investiti, verranno da quest'ultima parte contraente, per quanto riguarda risarcimenti, indennizzi o altre compensazioni di legge, trattati non meno favorevolmente degli investitori di Paesi Terzi; le societa' con partecipazione di investitori dell'altra parte verranno in questi casi trattate non meno favorevolmente delle societa' con partecipazione di investitori di Stati Terzi. I pagamenti sono liberamente trasferibili.
Testo vigente dal 12 luglio 1990
