[1]E COMPENSAZIONE
[2]1. Gli investimenti effettuati dalle persone fisiche e giuridiche di ciascuna Parte Contraente non potranno essere nazionalizzati, confiscati, espropriati o sottoposti a misure di effetto equivalente da parte dell'altra Parte Contraente, accetto che nel caso in cui tali misure siano prese nel pubblico interesse, a norma di legge e sulla base di un criterio di non discriminazione. 2. La compensazione dovra' essere pronta, effettiva ed appropriata. L'ammontare della compensazione corrispondera' al reale valore di mercato dell'investimento nel momento immediatamente precedente all'effettuazione, all'annuncio o alla resa di pubblico dominio della nazionalizzazione, confisca o espropriazione. La compensazione sara' calcolata in valuta convertibile al tasso di cambio prevalente esistente nel momento immediatamente precedente all'effettuazione, all'annuncio o alla resa di pubblico dominio della nazionalizzazione, confisca o espropriazione. La Parte Contraente che effettua l'esproprio o la nazionalizzazione si impegna a corrispondere la compensazione senza indebito ritardo. In caso di indebito ritardo, i costi finanziari ad esso riferiti saranno sostenuti dalla Parte Contraente che effettua l'esproprio a partire dal giorno in cui il pagamento e' dovuto fino alla data in cui avviene il pagamento effettivo, sulla base del tasso prevalente applicato dal sistema bancario europeo. 3. Qualora un cittadino o una societa' di ciascuna Parte Contraente asserisca che il suo investimento, in tutto o in parte, e' stato soggetto ad esproprio, avra' diritto ad una pronta revisione del suo caso da parte dell'Autorita' giudiziaria od amministrativa competente dell'altra Parte Contraente, al fine di determinare se tale esproprio ha avuto luogo e, in tal caso, se l'esproprio e la conseguente compensazione siano stati effettuati in conformita' ai principi stabiliti in questo Articolo, nonche' di decidere ogni altra questione al riguardo. 4. Se la Parte Contraente che effettua l'espropriazione dovesse decidere di mettere in vendita l'investimento espropriato, il precedente proprietario od i suoi aventi causa hanno il diritto di riacquistare la proprieta' al reale valore di mercato, il quale in nessun caso dovra' essere inferiore all'ammontare della compensazione.
Testo vigente dal 7 agosto 2002
