1. Ognuna delle Parti Contraenti garantira', dopo l'assolvimento di tutti gli obblighi fiscali, il trasferimento secondo le modalita' del Protocollo allegato per quanto riguarda la Repubblica Popolare in Bulgaria - senza indebito ritardo di quanto segue:

  • a)il capitale o l'ammontare completare diretto a mantenere o accrescere l'investimento;
  • b)tutti gli utili netti, dividendi, interessi derivanti dall'investimento dell'investitore dell'altra Parte contraente;
  • c)ricavi derivanti dalla totale o parziale liquidazione dell'investimento effettuato da un investitore dell'altra Parte contraente;
  • d)ricavi derivanti dalla totale o parziale vendita dell'investimento effettuato da un investitore dell'altra parte contraente;
  • e)le somme necessarie al regolamento delle spese che derivano dal funzionamento dell'investimento come: - rimborso di prestiti; - pagamento dei diritti di brevetto e altri diritti; - pagamento di altre spese;
  • f)remunerazioni ed indennita' partecipe dai cittadini dell'altra parte contraente e derivanti dal lavoro e dai servizi svolti in relazione ad un investimento effettuato nel suo territorio, nella misura e con le modalita' previste dalle sue leggi e dai suoi regolamenti. 2. Senza limitare la portata dell'art. 3 del presente accordo, le parti contraenti si impegnano ad accordare ai trasferimenti di cui al paragrafo 1 del presente articolo, lo stesso trattamento favorevole riservato a quelli derivanti dagli investimenti effettuati da investitori di Stati Terzi. 3. I trasferimenti di cui agli articoli 4, 5 e 6 del presente articolo saranno espletati senza ritardo al corso cambio vigente nel Paese in cui e' stato effettuato l'investimento alla data del trasferimento, dopo l'assolvimento degli obblighi fiscali. 4. In ogni caso il ritardo per l'esecuzione del trasferimento non puo' superare un mese a partire dal giorno della sua richiesta.

Testo vigente dal 12 luglio 1990

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urn:nir:stato:legge:1990-06-23;179~accordo-art5 · fonte su Normattiva