Le Parti Contraenti concordano che la cooperazione nella lotta al terrorismo viene effettuata attraverso: a. scambio sistematico, dettagliato e rapido, su richiesta o iniziativa di una Parte Contraente, di informazioni e dati relativi a gruppi terroristici, a eventi, persone coinvolte, a tecniche e mezzi usati, con un aggiornamento costante delle informazioni sulle minacce terroristiche, in particolare quando tali eventi o minacce compromettono gli interessi dei due Stati delle Parti contraenti; b. aggiornamento costante e reciproco sulle minacce terroristiche attuali, nonche' sulle tecniche e le strutture organizzative atte a contrastarle, anche attraverso la programmazione di corsi di formazione congiunti in tecniche investigative specifiche in entrambi gli Stati delle Parti Contraenti; c. scambio periodico delle esperienze e conoscenze sulla sicurezza dei trasporti di terra, aerei e marittimi, anche al fine di accrescere costantemente gli standard di sicurezza adottati presso gli aeroporti e stazioni ferroviarie ed adattarli all'evoluzione della minaccia terroristica; d. scambio, ai fini investigativi, di informazioni utili su coloro che usano i servizi di telecomunicazione per attivita' terroristiche.

Testo vigente dal 11 dicembre 2014

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urn:nir:stato:legge:2014-11-21;179~accordo-art5 · fonte su Normattiva