Le Parti costituiranno una Commissione tecnica mista, incaricata delle consultazioni reciproche riferite al presente Accordo, e di ogni altro assunto di carattere turistico che possa essere stabilito tra le stesse. Detta Commissione, composta da funzionari delle Amministrazioni centrali competenti ed integrata da esperti tecnici di ambo le parti, si riunira' con cadenza biennale, alternativamente in Italia e in Argentina.

Testo vigente dal 28 gennaio 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-01-02;18~accordo-art2 · fonte su Normattiva