fini di dare esecuzione al presente Accordo e allo scopo di dar corso a una reciproca consultazione sugli argomenti indicati negli articoli precedenti e su ogni altro che venisse di comune intesa deciso di trattare, le Parti Contraenti promuoveranno riunioni periodiche di una Commissione Mista, composta da funzionari delle Amministrazioni Centrati competenti, in qualita' di membri effettivi, nonche' da esperti in qualita' di membri aggiunti. La Commissione si riunira', alternativamente, a Roma ed ad Amman, su iniziative di una delle Parti Contraenti. Essa sara' presieduta alternativamente dai Capi delle rispettive delegazioni.

Testo vigente dal 10 agosto 1990

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1990-07-30;225~accordo-art6 · fonte su Normattiva