fini di dare esecuzione al presente Accordo e allo scopo di dar corso a una reciproca consultazione sugli argomenti indicati negli articoli precedenti e su ogni altro che venisse di comune intesa deciso di trattare, le Parti Contraenti promuoveranno riunioni periodiche di una Commissione Mista, composta da funzionari delle Amministrazioni Centrati competenti, in qualita' di membri effettivi, nonche' da esperti in qualita' di membri aggiunti. La Commissione si riunira', alternativamente, a Roma ed ad Amman, su iniziative di una delle Parti Contraenti. Essa sara' presieduta alternativamente dai Capi delle rispettive delegazioni.
Testo vigente dal 10 agosto 1990
