[1]IN VIGORE

[2]1. La presente Convenzione sara' ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Kampala non appena possibile. 2. La Convenzione entrera' in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica e le sue disposizioni si applicheranno:

  • a)con riferimento alle imposte prelevate mediante ritenuta alla fonte, alle somme realizzate il, o successivamente al, 1° gennaio 1998;
  • b)con riferimento alle altre imposte sul reddito, alle imposte relative ai periodi imponibili che iniziano il, o successivamente al, 1° gennaio 1998. 3. Le domande di rimborso o di accreditamento d'imposta cui da diritto la presente Convenzione con riferimento ad ogni imposta dovuta dai residenti di uno degli Stati contraenti relativa ai periodi che iniziano il, o successivamente al, 1° gennaio 1998 e fino all'entrata in vigore della presente Convenzione possono essere presentate entro due anni dall'entrata in vigore della presente Convenzione o, se piu' favorevole, dalla data in cui e' stata prelevata l'imposta.

Testo vigente dal 24 febbraio 2005

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urn:nir:stato:legge:2005-02-10;18~art30 · fonte su Normattiva