Il segretario generale del Consiglio delle Comunita' europee notifichera' agli Stati firmatari:

  • a)il deposito di ogni strumento di ratifica;
  • b)la data di entrata in vigore del presente protocollo;
  • c)le dichiarazioni ricevute in applicazione dell'articolo 4, paragrafo 3;
  • d)le dichiarazioni ricevute in applicazione dell'articolo 6, secondo comma.

Testo vigente dal 11 giugno 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-05-19;180~art10 · fonte su Normattiva