Art. 12
[1]Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notifichera' agli Stati membri del Consiglio e ad ogni Stato che ha aderito alla Convenzione:
- a)ogni firma del presente Protocollo;
- b)il deposito di ogni strumento di ratifica, d'accettazione, d'approvazione o d'adesione;
- c)ogni data di entrata in vigore del presente Protocollo in conformita' ai suoi articoli 6 e 7;
- d)ogni dichiarazione ricevuta in applicazione delle disposizioni dei paragrafi 2 e 3 dell'articolo 8;
- e)ogni dichiarazione ricevuta in applicazione delle disposizioni del paragrafo 1 dell'articolo 9;
- f)ogni riserva formulata in applicazione delle disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 9;
- g)il ritiro di ogni riserva effettuato in applicazione delle disposizioni del paragrafo 3 dell'articolo 9;
- h)ogni notifica ricevuta in applicazione delle disposizioni dell'articolo 11 e la data a partire dalla quale la denuncia avra' effetto.
[2]IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente all'uopo autorizzati, hanno firmato il presente Protocollo.
[3]FATTO A Strasburgo, il 17 marzo 1978, in lingua francese e inglese, entrambi i testi facendo egualmente fede, in un unico esemplare che sara' depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa ne trasmettera' copia munita di certificazione di conformita' a ciascuno degli Stati firmatari ed aderenti. (Seguono le firme)
Testo vigente dal 12 novembre 1984
